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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 e con l’ultimo DPR 74 di luglio 2013 rimane fermo l’obbligo di legge di far effettuare sul proprio impianto i controlli tecnici e  le manutenzione previste annualmente. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali conservano ancora la loro validità.
Senza regolare manutenzione l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)  non mantiene la sua regolarità e che il libretto di climatizzazione è richiesto come documento obbligatorio in caso di vendita o affitto dell’immobile.

 

 

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..e per saperne di più per te un estratto del DPR 74/2013 articolo 7 – “Controllo e manutenzione degli impianti termici”

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
  2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
  3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  5. a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.